Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 27
In vigore dal 16 giu 1964
Nei Comuni il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di fiduciariati retti da fiduciari nominati dalle stesso Consiglio provinciale e preferibilmente scelti fra le vittime civili di guerra.
I fiduciari, pur senza avere carattere di normali organi della Associazione, sono incaricati di funzioni di collegamento tra i soci del fiduciariato e la Sezione provinciale e prestano la loro opera gratuitamente.
I fiduciari:
a) provvedono alla propaganda associativa, alla raccolta delle domande di iscrizione ed alla loro trasmissione alla Sezione provinciale;
b) si fanno interpreti presso le Sezioni provinciali delle necessità degli associati segnalando i casi bisognosi;
c) non hanno poteri disciplinari, ma possono tuttavia segnalare al presidente provinciale gli iscritti che vengano meno ai fini ed alla disciplina dell'Associazione:
d) rendono conto della loro attività al rispettivo Consiglio provinciale e partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni dello stesso, qualora questi ritenga utile la loro presenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-27