Art. 27
Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 27

27 / 39
In vigore dal 16 giu 1964
Nei Comuni il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di fiduciariati retti da fiduciari nominati dalle stesso Consiglio provinciale e preferibilmente scelti fra le vittime civili di guerra. I fiduciari, pur senza avere carattere di normali organi della Associazione, sono incaricati di funzioni di collegamento tra i soci del fiduciariato e la Sezione provinciale e prestano la loro opera gratuitamente. I fiduciari: a) provvedono alla propaganda associativa, alla raccolta delle domande di iscrizione ed alla loro trasmissione alla Sezione provinciale; b) si fanno interpreti presso le Sezioni provinciali delle necessità degli associati segnalando i casi bisognosi; c) non hanno poteri disciplinari, ma possono tuttavia segnalare al presidente provinciale gli iscritti che vengano meno ai fini ed alla disciplina dell'Associazione: d) rendono conto della loro attività al rispettivo Consiglio provinciale e partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni dello stesso, qualora questi ritenga utile la loro presenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-27