Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 22
In vigore dal 16 giu 1964
L'assemblea provinciale del soci delle Sezioni è convocata dal presidente della Sezione, su delibera del Consiglio provinciale che ne fissa il luogo e, l'ordine del giorno, L'assemblea provinciale può essere convocata anche dal presidente provinciale che, in tal caso, ne fisserà il luogo, la data di riunione e l'ordine del giorno.
Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio provinciale od il presidente provinciale lo ritengano necessario; oppure, con la indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci e non oltre il sessantesimo giorno dalla data della richiesta.
L'assemblea provinciale:
a) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie sulla gestione che saranno sottoposte dagli organi dirigenti della Sezione;
b) elegge e revoca il presidente della Sezione ed i membri effettivi e supplenti del Consiglio provinciale;
c) delibera su eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Possono intervenire all'assemblea, con diritto a voto, tutti i soci.
I soci possono farsi rappresentare da un altro socio su delega scritta. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.
La validità dell'assemblea in prima convocazione richiede l'intervento, personale o per delega, di almeno la metà del soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza assoluta dei voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-22