Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 21
In vigore dal 16 giu 1964
Il Collegio nazionale dei probiviri decide sui ricorsi di cui all', lett. a), nonché esprimerà il proprio parere sulla materia disciplinare che potrà essere sottoposta al suo esame dagli organi statutari dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-21