Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 18

In vigore dal 16 giu 1964
Il presidente nazionale, scelto fra i soci, è eletto dal Congresso nazionale, resta in carica tre anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-18

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