Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 18
In vigore dal 16 giu 1964
Il presidente nazionale, scelto fra i soci, è eletto dal Congresso nazionale, resta in carica tre anni e può essere rieletto.
Egli ha la rappresentanza legale della Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-18