Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 19
In vigore dal 16 giu 1964
Il presidente nazionale:
a) convoca il Congresso nazionale, anche su deliberazione del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno la metà dei presidenti provinciali;
b) convoca e presiede il Consiglio nazionale, anche su richiesta dello stesso, fissando l'ordine del giorno;
c) delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su oggetti di competenza del Consiglio nazionale salvo ratifica da chiedersi nella prima riunione dell'Organo competente;
d) cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale;
e) dirige e sorveglia l'attività dell'Associazione;
f) per ciascuna Regione retta a Statuto autonomo, può nominare, ove ciò appaia necessario e salvo ratifica del Consiglio nazionale, un delegato regionale da scegliersi tra i presidenti provinciali della Regione stessa con funzioni di collegamento delle Sezioni provinciali con gli Organi della Regione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-19