Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 14
In vigore dal 16 giu 1964
Il Congresso nazionale è convocato dal presidente nazionale a seguito di deliberazione del Consiglio nazionale che ne fisserà il luogo e l'ordine del giorno.
Il Congresso nazionale può essere convocato anche dal presidente nazionale che, in tal caso, ne fisserà il luogo, la data, l'ora di riunione e l'ordine del giorno.
Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale od il presidente nazionale lo ritengano necessario;oppure, con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno la metà dei presidenti provinciali in carica. In quest'ultimo caso il Congresso nazionale deve essere convocato entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Il Congresso nazionale è valido in prima convocazione con la presenza di due terzi dei suoi componenti; risultata deserta la prima convocazione, il Congresso si riunisce entro tre ore in seconda convocazione, ed è valido qualunque sia il numero dei partecipanti.
I partecipanti al Congresso nazionale devono esprimere il voto personalmente.
Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese, è in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina del presidente nazionale, del Consiglio nazionale e del Collegio nazionale dai probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la metà più uno dei rappresentanti provinciali presenti ne faccia richiesta. A richiesta di almeno un terzo dei componenti il Congresso nazionale, si procede alla votazione per appello nominale.
Ogni Sezione provinciale dispone di un voto.
Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza assoluta dei voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-14