Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 11

In vigore dal 16 giu 1964
Sono organi dell'Associazione: a) il Congresso nazionale; b) il Consiglio nazionale; c) il presidente nazionale; d) il Collegio centrale dei sindaci; e) il Collegio nazionale dei probiviri; f) l'assemblea provinciale dei soci; g) il Consiglio provinciale; h) il presidente provinciale; i) il Collegio provinciale dei sindaci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-11

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