Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 11
In vigore dal 16 giu 1964
Sono organi dell'Associazione:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il presidente nazionale;
d) il Collegio centrale dei sindaci;
e) il Collegio nazionale dei probiviri;
f) l'assemblea provinciale dei soci;
g) il Consiglio provinciale;
h) il presidente provinciale;
i) il Collegio provinciale dei sindaci.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-11