Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 10

In vigore dal 16 giu 1964
La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie. Le dimissioni si intendono accettate qualora il Consiglio provinciale non deliberi diversamente nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione. Il socio dimissionario potrà essere riammesso solo attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del Consiglio provinciale. L'accettazione delle dimissioni è rifiutata qualora il socio debba essere ad altro titolo espulso dall'Associazione, nel qual caso la competenza è del Consiglio nazionale sentito il parere del Consiglio provinciale. La qualifica di socio si perde su delibera del Consiglio nazionale, previa contestazione scritta degli addebiti: a) per espulsione nei casi di indegnità derivanti da condanna penale passata in giudicato o da gravi fatti morali o di indisciplina. Contro la deliberazione di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri entro tre mesi dalla comunicazione. Il socio espulso può essere riammesso dal Consiglio nazionale quando siano cessate le cause che ne determinarono la espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione; b) qualora il socio aderisca ad istituzioni il cui indirizzo a giudizio del Consiglio nazionale, sia in contrasto con quello dell'Associazione. La qualifica di socio si perde, su delibera del Consiglio provinciale, per morosità, quando il sorto non sia in regola con le quote associative da oltre un anno. La riammissione può essere deliberata dal Consiglio provinciale previo pagamento della quota arretrata.
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