Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 16
In vigore dal 16 giu 1964
Il Consiglio nazionale, composto dal presidente nazionale e da undici membri effettivi scelti tra i soci, è eletto dal Congresso nazionale e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti.
Il Congresso nazionale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio nazionale, scelti anch'essi tra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio.
Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute viene considerato decaduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-16