Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 16

In vigore dal 16 giu 1964
Il Consiglio nazionale, composto dal presidente nazionale e da undici membri effettivi scelti tra i soci, è eletto dal Congresso nazionale e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti. Il Congresso nazionale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio nazionale, scelti anch'essi tra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute viene considerato decaduto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo