Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 8
In vigore dal 16 giu 1964
La misura della quota annua associativa, stabilita dal Consiglio nazionale, deve essere ratificata dal Congresso nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-8