Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 4

In vigore dal 16 giu 1964
Possono iscriversi all'Associazione quali soci effettivi i mutilati e invalidi civili che abbiano subito una mutilazione o una invalidità per fatti di guerra ed abbiano conseguito una pensione o assegno di guerra; o, qualora abbiano optato per altra pensione sempre quando ne sia provata la causale di guerra. Possono iscriversi quali soci effettivi i seguenti congiunti di caduti: a) coniuge vedovo; b) orfani; c) genitori od avi allevatori; d) fratelli e sorelle; e) coniuge vedovo e figli orfani degli invalidi deceduti. I mutilati e invalidi, che abbiano in corso una pratica per la concessione di pensione o assegno di guerra, possono eccezionalmente ottenere la iscrizione a titolo provvisorio ai soli fini assistenziali purchè si trovino nelle condizioni previste dall' della legge 9 novembre 1961, n. 1240.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-4

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