Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 1

In vigore dal 16 giu 1964
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA STATUTO . L'Associazione nazionale vittime civili di guerra unisce i mutilati e invalidi civili e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra. Essa ne rappresenta e tutela, a tutti gli effetti, gli interessi morali e materiali presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro. L'Associazione è apolitica ed ha sede in Roma. Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla bandiera nazionale con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-1

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