Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 2
In vigore dal 16 giu 1964
L'Associazione si propone i seguenti scopi:
a) valorizzare il culto della Patria ed il ricordo dei caduti il cui sacrificio sia monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principi di giustizia e di umana solidarietà;
b) tenere vivo negli italiani il sentimento di solidarietà verso i mutilati e invalidi e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra;
c) alimentare tra gli associati l'orgoglio delle mutilazioni ed invalidità riportate o delle perdite subite dei loro cari, unendoli con sentimento di fratellanza e amore di Patria in un vivo spirito di solidarietà;
d) promuovere, favorire e attuare con tutti i mezzi possibili e consentiti, i provvedimenti legislativi e tutte le provvidenze e iniziative intese ad alleviare ed elevare le condizioni morali e materiali degli associati;
e) tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra e svolgere in tutti i campi a loro favore ogni possibile opera di assistenza e aiuto;
f) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i mutilati e invalidi civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, designando inoltre i rappresentanti dell'Associazione, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituti o sia altrimenti richiesta;
g) rivolgere particolari cure ai mutilati, invalidi, orfani e congiunti di caduti civili per fatti di guerra maggiormente bisognosi in concorso con l'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) con la quale è collegata a mente dell' del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 e altresì in concorso con l'Opera nazionale orfani di guerra (O.N.O.G.) e con le altre opere ed enti che possano integrare l'attività dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-2