Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 26
In vigore dal 16 giu 1964
Il presidente provinciale:
a) convoca l'assemblea provinciale, anche su delibera alone del Consiglio provinciale, ovvero su richiesta di un terzo dei soci;
b) convoca e presiede il Consiglio provinciale, anche su richiesta dello stesso, fissando l'ordine del giorno;
c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea provinciale dei soci e del Consiglio provinciale;
d) dirige e sorveglia l'attività della Sezione;
e) delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su oggetti di competenza del Consiglio provinciale, salvo ratifica da richiedersi nella prima riunione del l'Organo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-26