Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 29

In vigore dal 16 giu 1964
Il controllo della gestione di ciascuna Sezione provinciale è devoluto ad un Collegio provinciale dei sindaci, così designati: a) un sindaco effettivo ed uno supplente dal prefetto della Provincia, da scegliersi tra i funzionari in servizio presso la Prefettura; b) un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Ragioneria generale dello Stato, da scegliersi fra i funzionari in servizio presso le Ragionerie regionali e provinciali dello Stato; c) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Consiglio provinciale dell'Associazione. Assumerà la presidenza del Collegio quello dei due sindaci effettivi, di cui alle precedenti lettere a) e b), che sia più elevato in grado o, a parità di grado, che sia più anziano di età. I Collegi provinciali dei sindaci, che sono nominali con decreto del prefetto, provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni, ed effettuano saltuarie verifiche di cassa. I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e intervengono alle riunioni del Consiglio provinciale. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione degli effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo