Art. 34
Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 34

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In vigore dal 16 giu 1964
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Congresso nazionale con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con la maggioranza di almeno tre quarti del presenti. I beni sociali risultanti dalla avvenuta liquidazione saranno dall'autorità governativa devoluti ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-34