Art. 9
Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 9

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In vigore dal 16 giu 1964
A carico del socio possono essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo; b) censura; c) sospensione; d) espulsione. Il richiamo, la censura e la sospensione sono di competenza, del Consiglio provinciale. Contro tali provvedimenti il socio può ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla comunicazione. La espulsione è di competenza del Consiglio nazionale, anche su proposta del Consiglio provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-9