Art. 12
Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 12

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In vigore dal 16 giu 1964
L'Associazione ha la seguente organizzazione: a) La residenza nazionale con sede in Roma; b) Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia; c) Fiduciariati comunali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-12