CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 18
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 12 lug 1962
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente entro il mese di maggio, una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizi prestato nell'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-18