CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 18

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 12 lug 1962
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente entro il mese di maggio, una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizi prestato nell'anno.
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QUATTORDICESIMA MENSILITÀ (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo