CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 19
LAVORO STRAORDINARIO, FERIALE E NOTTURNO
In vigore dal 12 lug 1962
Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro.
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non può comunque superare i limiti stabiliti dalla legge. Entro detti limiti il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Lavoro straordinario notturno si considera il lavoro straordinario prestato tra le ore 20 e le 6, con possibilità, di variazione, in relazione agli usi locali, dell'ora di inizio e di termine, fermo restando che la durata del lavoro straordinario notturno non supererà in ogni caso le 10 ore complessive.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è riconosciuto nè compensato.
Eccezionalmente per determinati casi di lavoro straordinario può essere concordato tra l'azienda e gli organismi locali dei lavoratori un compenso forfait.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione nominale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
Lavoro straordinario feriale:
27% per le prime due ore 38% per le due ore successive
58% per le ore ancora successive.
Lavoro straordinario notturno: 35% per le prime quattro ore 58% per le ore successive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-19