CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 20
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 12 lug 1962
I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ( legge 27 maggio 1949, n. 260) ai quali si aggiunge quello del S.
Patrono del luogo dove il dipendente lavora.
Sono inoltre riconosciuti almeno tre giorni semifestivi, le date dei quali saranno determinate secondo gli usi locali.
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la, domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni continui, il giorno prestabilito di riposo potrà essere spostato con un preavviso di almeno 4 giorni.
Nel preavviso dovrà essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
Qualora una delle festività non domenicali di cui al primo comma del presente articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun lavoratore il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.
Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al 1° comma del presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al 4° comma, questi ultimi avranno diritto allo stesso trattamento previsto per la coincidenza della domenica con una festività, infrasettimanale.
Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso stabilito per il lavoro festivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-20