CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 15

RETRIBUZIONE BASE MINIMA E SUE VARIAZIONI

In vigore dal 12 lug 1962
La retribuzione base minima è quella fissata nelle tabelle di cui all'all. A del presente contratto. Ad essa sono apportate le seguenti variazioni: 1. In relazione alle categorie delle aziende di cui al precedente : a) riduzione del 2,50% per i dipendenti delle aziende di 2a categoria; b) riduzione del 5% per i dipendenti delle aziende di 3a categoria; c) riduzione del 7,50% per i dipendenti delle aziende di 4a categoria. 2. In relazione all'età o alle mansioni dei lavoratori: a) per i lavoratori minori degli anni 20 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 7%; b) per i lavoratori minori degli anni 18 aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 14%; c) per i lavoratori minori degli anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 23%; d) per gli impiegati tecnici, esclusi coloro che prestano un lavoro sostanzialmente di ufficio, aumento del 3%; e) per i capi-turno, capi-forno, capi-squadra, capi-operai appartenenti alle categorie extra o la, aumento dal 4 all'8% da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle mansioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati; f) per gli addetti ai turni, aumento del 18% della retribuzione globale oraria per le sole ore notturne. 3. In relazione alla scala mobile: le norme esistenti sulla indennità di contingenza (Accordo Interconfederale 21 marzo 1951 - Accorda Interfederale 18 aprile 1951 - dell'Accordo Interconfederale 2 dicembre 1954 - Accordo Interconfelerale 12 aprile 1957) restano in vigore agli effetti Iella determinazione dei valori del punto e delle variazioni relative; l'ammontare di dette variazioni, le quali dovessero verificarsi dopo la data di decorrenza del presente contratto, modificherà automaticamente a partire dalla data di maturazione la misura della retribuzione base minima di cui alle tabelle contenute nell'allegato A del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-15

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RETRIBUZIONE BASE MINIMA E SUE VARIAZIONI (Art. 15 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo