CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 15
RETRIBUZIONE BASE MINIMA E SUE VARIAZIONI
In vigore dal 12 lug 1962
La retribuzione base minima è quella fissata nelle tabelle di cui all'all. A del presente contratto. Ad essa sono apportate le seguenti variazioni:
1. In relazione alle categorie delle aziende di cui al precedente :
a) riduzione del 2,50% per i dipendenti delle aziende di 2a categoria;
b) riduzione del 5% per i dipendenti delle aziende di 3a categoria;
c) riduzione del 7,50% per i dipendenti delle aziende di 4a categoria.
2. In relazione all'età o alle mansioni dei lavoratori:
a) per i lavoratori minori degli anni 20 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 7%;
b) per i lavoratori minori degli anni 18 aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 14%;
c) per i lavoratori minori degli anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 23%;
d) per gli impiegati tecnici, esclusi coloro che prestano un lavoro sostanzialmente di ufficio, aumento del 3%;
e) per i capi-turno, capi-forno, capi-squadra, capi-operai appartenenti alle categorie extra o la, aumento dal 4 all'8% da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle mansioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati;
f) per gli addetti ai turni, aumento del 18% della retribuzione globale oraria per le sole ore notturne.
3. In relazione alla scala mobile:
le norme esistenti sulla indennità di contingenza (Accordo Interconfederale 21 marzo 1951 - Accorda Interfederale 18 aprile 1951 - dell'Accordo Interconfederale 2 dicembre 1954 - Accordo Interconfelerale 12 aprile 1957) restano in vigore agli effetti Iella determinazione dei valori del punto e delle variazioni relative; l'ammontare di dette variazioni, le quali dovessero verificarsi dopo la data di decorrenza del presente contratto, modificherà automaticamente a partire dalla data di maturazione la misura della retribuzione base minima di cui alle tabelle contenute nell'allegato A del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-15