CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 4
ASSUNZIONE A TERMINE
In vigore dal 12 lug 1962
Le aziende, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
Il rapporto di lavoro di detto personale sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto o delle quali non sia espressamente esclusa l'applicazione per il personale medesimo.
La durata del contratto a termine non può superare i sei mesi salvo che:
a) si tratti di personale necessario o alla realizzazione di un'opera o all'esercizio temporaneo di un servizio che si prevede rispettivamente dover essere completato o cessare entro un termine relativamente breve, nel qual caso il contratto a termine potrà perdurare sino a completamento dell'opera o alla cessazione del servizio;
b) si tratti di personale destinato a sostituire dipendenti chiamati o richiamati alle armi, assenti per malattia, per gravidanza, per infortunio e per aspettativa, nel qual caso il contratto, termine potrà perdurare per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito.
Trascorsi i periodi sopra indicati, in caso di prosecuzione del rapporto, il personale assunto a norma del presente articolo, passerà di diritto effettivo a tutti gli effetti del presente contratto.
Il lavoratore assunto a norma del presente articolo e che venga passato effettivo non dovrà sottostare ad alcun periodo di prova e gli si riconoscerà una anzianità pari al periodo di prova non effettuato.
Il detto lavoratore avrà diritto alla liquidazione per la durata del contratto a termine escluso il periodo computato quale periodo di prova.
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
Per il personale assunto temporaneamente dalle aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali è prevista alle lettere c), d) ed c) del successivo la facoltà di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attività fosse compiuta da azienda del ramo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-4