CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 6
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 12 lug 1962
Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verrà mantenuto il posto se, alla data della chiamata alle armi, il dipendente stesso sarà da oltre tre mesi in servizio presso l'azienda.
Qualora il dipendente medesimo sia effettivo da almeno due anni avrà diritto alla decorrenza dell'anzianità.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Ai dipendenti chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.
Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio entro il termine di due mesi dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo in mancanza sarà considerato dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-6