CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 5
APPALTI
In vigore dal 12 lug 1962
Le aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto fossile e materie prime, coke e sottoprodotti dall'interno all'esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile, coke e materie prime per le aziende che non abbiano gru, carri ponte ed impianti analoghi o che non abbiano raccordo ferroviario;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale;
d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o d'affidare gli stessi ad Istituti di credito od a Cooperative purchè ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle aziende che lo abbiano già in atto purchè gli appaltatori si obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-5