CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 9
DURATA DEL LAVORO
In vigore dal 12 lug 1962
1. La durata settimanale del lavoro è ridotta dalle attuali 42 ore per gli impiegati, 48 ore per gli operai e per il personale impiegatizio addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) rispettivamente a 40 ore per gli impiegati, a 44 ore per gli operai ed a 47 ore per il personale impiegatizio ed operaio addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
2. Nelle aziende in cui sussista una sola delle seguenti condizioni,
1°) i conti consuntivi degli ultimi cinque anni siano stati chiusi in passivo;
2°) l'attuazione della, durata settimanale del lavoro di 40 ore per gli impiegati, di 44 per gli operai e di 47 ore per i dipendenti, impiegati ed operai, addetti ai lavori discontinui, di attesa e di custodia, comporti un aumento del numero del personale superiore al 4% (quattro per cento);
la durata settimanale del lavoro è di 42 ore per gli impiegati e di 48 ore per gli operai nonché per i dipendenti, impiegati ed operai, addetti ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
3. Nelle aziende in cui sia applicata la riduzione della durata del lavoro di cui al precedente paragrafo 1), gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell'azienda, ad una prestazione fino a 44 ore settimanali. In tal caso verrà ad essi corrisposta una indennità pari alla retribuzione nominale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 40 alle 44 ore.
4. Nelle aziende di cui al precedente paragrafo 2 gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell'azienda, ad una prestazione fino a 48 ore settimanali.
In tal caso viene corrisposta all'impiegato una indennità pari alla retribuzione nominale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 alle 48.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-9