CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 14
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA
In vigore dal 12 lug 1962
1. Nelle aziende ove la durata settimanale del lavoro è quella fissata dal paragrafo 1 del precedente , la retribuzione
oraria, nei suoi vari aspetti come defi-
niti nell' del presente contratto, si otterrà dividendo la retribuzione mensile:
a) per 166 per gli impiegati;
b) per 183 per gli operai;.
c) per 196 per il personale addetto a lavori discontinui o di attesa, o di custodia..
La retribuzione giornaliera si otterrà moltiplicando quella oraria, per 6,67 per i dipendenti di cui alla precedente lettera, a), per 7,33 per quelli di cui alla lettera b) e per 7,83 per quelli di cui alla lettera c).
2. Nelle aziende ove la durata settimanale del lavoro è quella fissata dal paragrafo 2 del precedente , la retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti nell' del presente contratto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile:
a) per 175 per gli impiegati;
b) per 200 per gli operai e per il personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando quella oraria per 7 per i dipendenti di cui alla precedente lettera a) e per 8 per i dipendenti di cui alla precedente lettera b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-14