CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 16
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 12 lug 1962
I lavoratori hanno diritto ad un aumento per ogni anno di anzianità da corrispondersi a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dell'anno medesimo.
Tale aumento, da calcolarsi sulle retribuzioni base della categoria di appartenenza di ogni singolo lavoratore, viene stabilito nel 3% annuo per i primi 25 anni e nel 2% annuo per i successivi 4 anni.
A seguito delle variazioni, successive al 9 giugno 1955, delle retribuzioni base minime, la percentuale di aumento per anzianità maturata. fino al giorno di ciascuna variazione diverrà immediatamente operante sulle nuove retribuzioni. Per " percentuale di aumento di anzianità maturata " si. intende il rapporto tra la cifra. acquisita per anzianità maturata e la retribuzione base minima precedente alla variazione.
Qualora nel corso dell'anno solare si verifichi per effetto della scala mobile una variazione dell'indennità di contingenza, l'importo degli scatti maturati sarà calcolato tenendo conto dell'indennità di contingenza in atto alla fine di ogni anno solare; il ricalcolo avrà applicazione dal 1° del mese successivo.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore conserva, in valore assoluto, la quota già conseguita per aumenti periodici per anzianità all'atto del passaggio stesso. Gli aumenti periodici che maturano dopo il passaggio di categoria vengono computati sulla retribuzione base minima della nuova categoria.
Al lavoratore che ha raggiunto il numero massimo di aumenti periodici di anzianità e sia promosso alla categoria superiore sarà dovuto, per ogni successivo anno di anzianità, la metà della differenza, in valore assoluto tra l'aumento annuale di anzianità della nuova categoria e quello della precedente, fino al raggiungimento di un massimo di altri 18 anni per gli impiegati e di altri 10 per gli operai.
Gli aumenti massimi di retribuzione previsti dal presente articolo non debbono mai essere superati per anzianità convenzionali a qualunque titolo attribuito, ivi comprese quelle per benemerenze nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-16