CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 21

LAVORO FESTIVO

In vigore dal 12 lug 1962
1. Lavoratori non addetti a turni continui. - Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato come segue: a) quando tale giornata di lavoro sia compensata con altra giornata di riposo: - con la sola maggiorazione della retribuzione nominale oraria del 35% per le prime quattro ore e del 58% per le successive; b) quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra giornata di riposo; - con la retribuzione nominale oraria maggiorata del 35% per le prime quattro ore e del 58% per le successive. 2. Lavoratori addetti a turni continui. - Il lavoratore addetto a turni continui che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo od in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con una domenica, viene compensato come precisato alle lettere a) e b) del precedente comma 1. L'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando non sia comunicato all'interessato almeno quattro giorni prima, deve essere compensato con la sola maggiorazione del 35% sulla retribuzione nominale oraria. Qualora detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con una festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 58% sulla retribuzione nominale, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione del 35%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-21

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LAVORO FESTIVO (Art. 21 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo