CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 23

FERIE

In vigore dal 12 lug 1962
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure: 13 giorni lavorativi se con anzianità fino a 3 anni compiuti; 15 giorni lavorativi se con anzianità da oltre 3 anni a 5 anni compiuti; 20 giorni lavorativi se con anzianità da oltre 5 anni a 12 anni compiuti; 23 giorni lavorativi se con anzianità da oltre 12 anni a 18 anni compiuti; 26 giorni lavorativi se con anzianità oltre i 18 anni compiuti. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori. La estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie, deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'. Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione alla direzione con l'invio di certificato medico entro 48 ore; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione dovrà essere data nel più breve tempo possibile. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'Azienda. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi. Il computo dell'anzianità per avere diritto ai maggiori periodi di ferie previsti dal presente articolo si intende riferito al 1° gennaio dell'anno di assunzione se questa è avvenuta nel 1° semestre, o al 1° gennaio dell'anno successivo se questa è avvenuta nel 2° semestre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-23

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