CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 25

PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO

In vigore dal 12 lug 1962
Il passaggio da operaio ad impiegato nella stessa Azienda non fa cessare il rapporto di lavoro in atto. Il suddetto passaggio dà diritto al lavoratore di conservare " ad personam " (non valevole agli effetti dei successivi aumenti periodici di anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione base minima della categoria di provenienza e quella della categoria impiegatizia cui viene assegnato. Tale differenza non deve essere assorbita dagli aumenti periodici di anzianità che matureranno in seguito a favore del lavoratore nella nuova categoria, ad eccezione del caso in cui il passaggio derivi da una disposizione di carattere generale interessante tutta una categoria di lavoratori. In quest'ultimo caso l'eventuale differenza sarà invece assorbita dai futuri aumenti periodici di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-25

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PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo