CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 24

ASPETTATIVA

In vigore dal 12 lug 1962
Per gravi motivi di carattere privato da valutarsi dall'Azienda, questa, se Io ritenga compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno senza alcuna corresponsione e senza decorrenza, di anzianità. Verranno collocati in aspettativa i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche o sindacali che impediscono il quotidiano normale lavoro. L'automaticità dell'aspettativa non si applica ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali locali di categoria, ai quali l'aspettativa verrà concessa solo a loro richiesta. In entrambi i casi il periodo di aspettativa durerà, fino alla scadenza dell'incarico pubblico o sindacale e sarà quindi prorogabile anche oltre l'anno. Durante il periodo di aspettativa concesso a questo titolo il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto attiene al trattamento previdenziale il quale sarà mantenuto durante i primi due anni; il lavoratore avrà la facoltà di conservarlo a proprio carico negli anni successivi. Se durante il periodo di aspettativa nel quale non vi è corresponsione di contributi e decorrenza di anzianità il lavoratore subisca un sinistro, il periodo di aspettativa, potrà essere considerato utile agli effetti della determinazione della pensione, qualora il lavoratore versi a suo carico, i contributi afferenti al periodo di aspettativa fino al giorno del sinistro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-24

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ASPETTATIVA (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo