CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 27

SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

In vigore dal 12 lug 1962
Il personale effettivo ha diritto alle seguenti somministrazioni in natura: 1. Gas e coke A scelta del lavoratore: a) q.li 6 di coke gratuito e la fornitura del gas per uso familiare a metà prezzo; b) q.li 4 di coke gratuito e la fornitura del gas per uso familiare con riduzione del 75% sul prezzo; c) q.li 12 di coke gratuito; Il lavoratore ha diritto all'esenzione dei noli ma sono a suo carico le tasse e le imposte; 2. Massa vestiario Annualmente verranno assegnati ai lavoratori i seguenti indumenti: - un berretto agli operai; - l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, ove l'azienda ne prescriva l'uso in servizio ed in ogni caso nelle aziende dove già è in atto; - un vestito da lavoro agli impiegati addetti ai servizi di officina o di distribuzione; - un vestito o una tuta da lavoro agli operai; - un grembiule da lavoro al personale femminile; - zoccoli per gli operai ai forni e per gli operai addetti in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi. 3. Indumenti per il servizio L'Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma ecc.) una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente, nonché indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze nocive. 4. Gas e coke per i pensionati. I pensionati hanno diritto alle seguenti somministrazioni in natura; a) q.li 4 di coke e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 30 % oltre le tasse e le imposte; b) q.li 3 di coke e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 40 % oltre le tasse e le imposte. c) q.li 8 di coke gratuito. Ai titolari di pensione di reversibilità verranno corrisposte le somministrazioni in natura di cui al punto 1) del presente articolo nella misura del 25 %. Il lavoratore con rapporto a termine ha diritto alla somministrazione in natura di cui alla lettera c) del 1° comma del presente articolo in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno. Il medesimo lavoratore ha diritto anche alla massa vestiario in uso, quando le mansioni e la durata del rapporto lo richiedano. Qualora in caso del tutto eccezionale, l'azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-27

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