CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 31
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 12 lug 1962
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità, come segue:
1) Rimprovero verbale;
2) Multa non superiore a tre ore di retribuzione nominale;
3) Rimprovero scritto;
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) Licenziamento senza preavviso e con indennità;
7) Licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui al n. 5 si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I provvedimenti previsti nei punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. In ispecie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi senza attenuanti come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore. L'importo delle eventuali multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali o che comunque interessino la categoria dei lavoratori del gas.
Nessuna punizione potrà essere applicata al personale se non sia stato fatto conoscere all'interessato l'addebito e dato modo allo stesso di esporre le proprie discolpe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-31