CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 30

INDENNITÀ VARIE

In vigore dal 12 lug 1962
a) Indennità per maneggio di denaro. - Il lavoratore che normalmente maneggia denaro, con oneri per errori, ha diritto ad una indennità mensile del 7 % della retribuzione base minima. Tale indennità resta esclusa dalla 13a e dalla 14a mensilità. b) Indennità mezzo di trasporto. - Qualora l'Azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio, sarà tenuta a corrispondergli una congrua indennità. c) Indennità di trasferta. - Ai dipendenti che siano comandati a prestare temporaneamente servizio fuori della propria abituale sede di lavoro saranno rimborsate le spese effettive di viaggio e sarà corrisposta una indennità giornaliera di trasferta, la cui misura verrà fissata in rapporto alla retribuzione globale del lavoratore e al costo della vita. Il dipendente che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto ad un anticipo superiore alla in dennità complessiva prevista; i conguagli saranno effettuati entro le 24 ore successive al rientro del lavoratore in sede. d) Rimborso spese per testimonianza. - È corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. e) Indennità fuochisti. - Ai lavoratori con qualifica di fuochisti o capoforno anche se addetti ai gasogeni sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o ai gasogeni una indennità di: -- L. 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua; -- L. 70 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o con forni a 9 storte con caricamento a mano; -- L. 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano; -- L. 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte. Ai lavoratori addetti alla pulizia delle colonne dei bariletti e dei rubinetti, di scarico degli estrattori, almeno per quattro ore per ogni turno di servizio, sarà anche corrisposta a prescindere dalla categoria di inquadramento l'indennità di cui sopra. Le suddette indennità non sono cumulabili. Agli aiutanti ai forni inquadrati nella 2a categoria operai, l'indennità in parola sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura; - L.60 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua; - L.50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano; - L.45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano; - L.40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte. La medesima indennità sarà infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 4° comma del presente paragrafo e). Date le sue particolari finalità e caratteristiche tale indennità non fa parte della retribuzione agli effetti di nessuno dei vari istituti contrattuali (ferie, malattia, previdenza, 13a mensilità ecc.); f) Indennità macchine elettriche fatturatrici. Nelle aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine sarà corrisposta per il tempo in cui svolgono tali mansioni, un'indennità graduabile sino ad un massimo del 4,50 % della retribuzione nominale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-30

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INDENNITÀ VARIE (Art. 30 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo