CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 35

TUTELA DELLA MATERNITÀ

In vigore dal 12 lug 1962
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, e comunque per un massimo di 5 mesi, verrà corrisposta a detta lavoratrice la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati con la presenza in servizio. Da tale trattamento verranno dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio. In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il quinto mese di assenza, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorreranno a partire dal suddetto termine.
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TUTELA DELLA MATERNITÀ (Art. 35 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo