CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 39
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
In vigore dal 12 lug 1962
È facoltà dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato a riposo o licenziato nei casi previsti dal 1° comma
dell'articolo precedente dietro pa-
gamento di una indennità, equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.
In ogni caso l'azienda, deve corrispondere la indennità sostitutiva del preavviso qualora la estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di cui alle lettere b), d), e), f), g),h), dell'.
La indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore., verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 del Codice Civile.
L'azienda ha diritto di ritenere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non abbia dato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-39