CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 41

PENSIONE

In vigore dal 12 lug 1962
La pensione cui hanno diritto i lavoratori è distinta in pensione base e pensione integrativa. Pensione base è quella spettante in forza di adempimento ad obblighi di legge. La pensione integrativa è costituita da una integrazione alla pensione base i cui limiti e modalità di erogazione sono determinati nell'allegato D del presente contratto. I contributi per il trattamento di pensione base sono posti a carico dei lavoratori nella misura dell'1 % della propria retribuzione globale mensile e per il restante sono posti a carico delle aziende. I contributi per la pensione integrativa da determinarsi con separato accordo tra le parti in misura percentuale sulle retribuzioni globali mensili dei lavoratori, sono ripartiti tra aziende e lavoratori secondo la tabella seguente: A carico A carico Contributo complessivo delle aziende dei lavoratori fino al 3% 3 % --- 3,50% 2,825% 0,675% 4,00% 3,055% 0,950% 4,50% 3,275% 1,225% 5,00% 3,450% 1,550% 5,50% 3,575% 1,925% 6,00% 3,700% 2,300% L'eventuale contributo oltre il 6 % resta a totale carico dell'azienda. I contributi vanno calcolati anche sulla 13a e 14a mensilità e sulla indennità sostitutiva della mensa (sia per i conviventi che per i non conviventi a quest'ultima). Detti contributi vanno corrisposti integralmente anche per i periodi di malattia del lavoratore con retribuzione intera o ridotta a sensi dell'. L'obbligo al versamento dei contributi, a parte la sospensione durante i periodi in cui il lavoratore trovasi in aspettativa cessa solo con la estinzione del rapporto di lavoro. Allorchè si sarà potuto conseguire lo sganciamento dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas dei vari Istituti di Previdenza, ai quali sono attualmente iscritti, le parti stipulanti il presente contratto procederanno ad una nuova regolamentazione della materia. Il Consiglio di Amministrazione del Premungas annualmente proporrà alle Federazioni stipulanti le eventuali variazioni del contributo integrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-41

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