CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 44

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 12 lug 1962
Restano in vigore tutte le condizioni locali sia collettive che individuali più favorevoli al lavoratore rispetto a quelle stabilite dal presente contratto collettivo di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-44

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CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE (Art. 44 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo