Art. 44 · CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 44

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CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 12 lug 1962
Restano in vigore tutte le condizioni locali sia collettive che individuali più favorevoli al lavoratore rispetto a quelle stabilite dal presente contratto collettivo di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-44