CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 47

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

In vigore dal 12 lug 1962
a) Deroga dell'applicazione del contratto per aziende di 4a categoria (). Per le aziende di 4° categoria si conviene che qualora l'onere del presente contratto superasse le possibilità dell'esercizio, su richiesta della Commissione Amministratrice dell'azienda, si esaminerà localmente la possibilità di apportare variazioni alla parte economica del contratto in modo da conciliare le necessità di vita del personale con quelle dell'azienda. L'esame avverrà esclusivamente tra i rappresentanti dell' azienda e i rappresentanti sindacali periferici di categoria. In caso di contrasto in questa sede l' esame sarà riportato alle Federazioni Nazionali di categoria. Le eventuali variazioni concordate non infirmeranno in nulla il contratto e avranno carattere di transizione provvisoria concordata in sede di applicazione del contratto stesso. b) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (). Nelle aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali e dei servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere l' azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro. c) Appalti () La continuazione degli appalti che non rientrino tra quelli elencati all' del presente contratto e che fossero in atto al 29 novembre 1946, è ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti. d) Durata del lavoro (° paragrafo). Per gli operai viene mantenuta la percentuale del 6% sulle ore tra le 42 e le 48 là dove attualmente la percentuale sia ancora in applicazione. e) Durata del lavoro (). Ove le organizzazioni sindacali ritenessero che in una delle aziende che si trovano nella situazione di cui al punto I del paragrafo 2 dell' del presente contratto, la riduzione dell'orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verrà attuata nella azienda interessata dopo concorde accertamento tra le parti contraenti. Analoga procedura verrà seguita in caso di divergenza sulla sussistenza della condizione di cui al punto II del precitato paragrafo 2 dell'. Agli impiegati il cui lavoro alla data, dell'11giugno 1960 è connesso con quello degli operai l'indennità di cui al paragrafo 3 dell' verrà commisurata in ore 6 anziché 4; tale trattamento deve intendersi " ad personam ". f) Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria ( paragrafo 2). Per il calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria del personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia. (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) in servizio effettivo alla data del 10 giugno 1955, si applicherà il sistema adottato per i dipendenti di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell' del presente contratto. g) Aumenti per anzianità regressa (). Restano in vigore le seguenti norme: 1. l' del C.O.N.L. del 29 novembre 1946 con la relativa Nota Integrativa. 2. L' dell'accordo 16 dicembre 1948. 3. La parte prima lett. c) dell'accordo 16 ottobre 1952. 4. Il secondo comma dell' del C.C.N.L. 29 novembre 1946. h) Giorni festivi e riposo settimanale (). Per le aziende nelle quali si corrispondono di fatto quote aggiuntive derivanti dalla concessione a suo tempo effettuata della contingenza per 30 giornate, dall'importo dovuto per ogni festività cadente di domenica, sarà dedotto un quarto di dette quote. i) Somministrazioni in natura - gas (). Con accordi sindacali locali potrà essere determinato per ogni officina il quantitativo annuo massimo di gas per uso familiare da concedersi al personale in servizio o ai pensionati con gli sconti speciali di cui all'. l) Indennità sostitutiva della mensa (). La indennità sostitutiva della mensa, limitatamente alle aziende in cui tale indennità veniva corrisposta alla data del 1° marzo 1957, non potrà essere inferiore alle L. 2.000 mensili a partire dalla stessa data del 1° marzo 1957. Viene istituita una indennità sostitutiva della mensa nella misura minima di L. 1.250 mensili per le aziende che alla data del 1° marzo 1957 non corrispondevano alcuna indennità a tale titolo. La corresponsione di tale indennità decorre dal 1° marzo 1957. L'indennità sostitutiva della mensa verrà computata nella corresponsione: 1. della 13a e della 14a mensilità; 2. delle festività retribuite; 3. delle ferie e dei permessi retribuiti; 4. del trattamento di malattia e d'infortunio (limitatamente ai periodi retribuiti); 5. dell'indennità sostitutiva del preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-47

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