CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento

Art. 5

Consiglio Direttivo.

In vigore dal 12 lug 1962
. Consiglio Direttivo. - Alle Mutue Aziendali è preposto un Consiglio Direttivo con un numero massimo di 6 componenti designati per metà dalla C. A. dell'Azienda e per l'altra metà eletti dai lavoratori secondo le norme vigenti per l'elezione delle Commissioni Interne, salvo per quanto riguarda i candidati, per i quali ciascuna organizzazione sindacale dovrà presentare una lista unica per operai ed impiegati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni sono adottate collegialmente dal Consiglio direttivo a norma e nei limiti del regolamento, peraltro i compiti che importino mansioni di carattere esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio, saranno normalmente affidate ai lavoratori. In caso di disaccordo sull'applicazione delle vigenti norme relative all'assistenza di malattia la controversia sarà deferita per la sua soluzione al Comitato di Coordinamento (Comugas) ai sensi dell' dello Statuto del Comitato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-5-2

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