CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento›Capo III
Art. 29
Aventi diritto.
In vigore dal 12 lug 1962
. - Aventi diritto. - L'assistenza di malattia, secondo le modalità ed i limiti di cui ai precedenti , spetta al pensionato che non gode della assistenza di legge ed al coniuge vivente a carico e in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite purchè goda della pensione di reversibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-29-2