CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 7
ANZIANITÀ
In vigore dal 12 lug 1962
Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto a termine la decorrenza della anzianità avviene rispettivamente ai sensi degli del presente contratto.
Per i lavoratori eventualmente assunti senza periodo di prova, l'anzianità, decorre dal giorno di inizio del rapporto di lavoro fissato nella lettera di assunzione.
L'anzianità del dipendente si computa ad anni interi senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno, risultanti dal computo, che siano pari o superiori a sei mesi sono arrotondate ad un anno intero e le inferiori a sei mesi non sono invece conteggiate.
L'anzianità effettiva sarà aumentata della anzianità convenzionale derivante dalle benemerenze nazionali con le modalità e nelle misure stabilite nell'articolo seguente.
Le particolari anzianità convenzionali concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno i soli effetti espressamente determinati all'atto di concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-7