CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 3

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 12 lug 1962
Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo , è soggetto ad un periodo di prova. Il periodo di prova è fissato: a) per gli impiegati di la categoria da un minimo di tre mesi a non oltre sei mesi; b) per tutti gli altri lavoratori da un minimo di un mese a non oltre tre mesi. Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova che superi i minimi suindicati, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore stesso è assegnato. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa di diritto effettivo e tutti gli effetti del presente contratto. Trascorsi i periodi minimi sopraindicati, qualora avvenga il recesso del rapporto, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o sino alla fine del mese in corso a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Le norme contrattuali relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; in caso di conferma il periodo di prova viene computato nella anzianità a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-3

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PERIODO DI PROVA (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo