CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 3
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 12 lug 1962
Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo , è soggetto ad un periodo di prova.
Il periodo di prova è fissato:
a) per gli impiegati di la categoria da un minimo di tre mesi a non oltre sei mesi;
b) per tutti gli altri lavoratori da un minimo di un mese a non oltre tre mesi.
Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova che superi i minimi suindicati, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.
La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore stesso è assegnato.
Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa di diritto effettivo e tutti gli effetti del presente contratto.
Trascorsi i periodi minimi sopraindicati, qualora avvenga il recesso del rapporto, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o sino alla fine del mese in corso a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Le norme contrattuali relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; in caso di conferma il periodo di prova viene computato nella anzianità a tutti gli effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-3