CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 11
CATEGORIE DELLE AZIENDE
In vigore dal 12 lug 1962
Agli effetti previsti dal presente contratto le aziende sono suddivise nelle seguenti categorie:
la categoria: aziende che erogano oltre 4.500.000 metri cubi di gas annui;
2a categoria: aziende che erogano da oltre 2 milioni fino a 4.500.000 di metri cubi di gas annui;
3a categoria: aziende che erogano da oltre 800.000 metri cubi fino a 2.000.000 di metri cubi di gas annui;
4a categoria: aziende che erogano meno di 800.000 metri cubi di gas annui.
La cifra di erogazione annua ai fini della suddivisione delle aziende in categorie è costituita dalla quantità di gas venduto, così come risulta dalla denuncia all'Intendenza di Finanza, aumentata della quota del 10 % (dieci per cento) convenzionalmente indicativa, delle fughe, delle perdite, ecc.
Per il passaggio alla categoria superiore o il declassamento alla categoria inferiore il quantitativo di gas erogato in un anno deve essere confermato nell'anno successivo.
Per le aziende che eroghino gas da distillazione di fossile o da gasificazione miscelato con metano o con altri gas da, fluidi oppure che eroghino metano puro o
metano miscelato con aria, il calcolo del gas erogato agli effetti di cui sopra, dovrà essere rapportato a 4.200 calorie se superiore.
Le variazioni in aumento o in diminuzione del quantitativo di gas nei confronti dell'anno precedente all'immissione del metano o di altri gas da fluidi, verranno considerate nella misura del 40% dell'incremento o della diminuzione. Peraltro, nel caso di diminuzione il potere calorifico sarà rapportato a 3.500 calorie, anziché a 4.200 calorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-11