CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 13
RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI
In vigore dal 12 lug 1962
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente ed i minimi di essa sono determinati secondo le norme contrattuali.
Con la espressione " retribuzione base minima " si intendono i minimi determinati per le varie categorie dei lavoratori nelle tabelle contenute nell'allegato A al presente contratto e nell'.
Con la espressione " retribuzione base " si intende la retribuzione determinata per ciascun dipendente nella lettera di assunzione anche se in misura superiore al minimo contrattuale.
Con la espressione " retribuzione nominale " si intende la retribuzione base maggiorata in forza degli annienti periodici di anzianità e di merito.
Con la espressione " retribuzione globale " si intende la somma della retribuzione nominale e delle indennità a carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato, nonché con l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse.
La retribuzione globale agli effetti dell'indennità di anzianità, del calcolo dei contributi al Premungas, della liquidazione della pensione integrativa e del calcolo dei contributi per l'assistenza, contrattuale di malattia sarà invece determinata nei vari articoli del presente contratto e dei suoi allegati che regolano gli istituti suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-13