CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 17

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 12 lug 1962
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-17

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TREDICESIMA MENSILITÀ (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo