CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 17
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 12 lug 1962
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-17