CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas
Art. 17
17 / 112TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 12 lug 1962
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-17