Art. 17 · TREDICESIMA MENSILITÀ
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas

Art. 17

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TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 12 lug 1962
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-17